Statuto del movimento

Art. 1

E’ costituito il Movimento politico denominato "NOI PER VOI" (di seguito citato come “il Movimento”) con sede a Spilimbergo, in via Cavour, n. 47.

Art. 2

Il Movimento opera secondo le disposizioni dell’art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana e dell’art.36 del Codice Civile per affermare il proprio programma amministrativo e politico nella società e nelle istituzioni.

Art. 3

Il logo del Movimento è costituito da un particolare del castello di Spilimbergo, che occupa i due terzi della superficie iscritta in una circonferenza arancione; l’altro terzo è occupato dalle parole “noi/per/voi”, di caratteri minuscoli e di colore, rispettivamente, bianco, arancione, bianco.

Art. 4

Il Movimento non persegue fini di lucro; è autonomo ed indipendente da qualsiasi partito; è aperto alle donne e agli uomini che accettino il presente statuto e che abbiano compiuto sedici anni di età.

Art. 5

Il Movimento si ispira ai valori costituzionali di democrazia, di libertà, di uguaglianza e di giustizia sociale. Il Movimento favorisce l’assunzione di impegni e di responsabilità amministrative e politiche finalizzate unicamente a promuovere il progresso economico, sociale e culturale della comunità insieme alla tutela delle tradizioni.

Art. 6

Il programma amministrativo e politico del Movimento punta alla valorizzazione delle capacità individuali; all’incentivazione dell’impresa, del commercio, dell’agricoltura e del turismo; alla promozione dell’associazionismo e della cultura; all’assunzione di provvedimenti a favore del diritto allo studio, al lavoro e alla famiglia. Per raggiungere tali scopi il Movimento potrà svolgere, nell’ambito della sua attività politica, manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche di ogni tipo e collaborare con organismi, movimenti o associazioni e partiti con i quali ritenga utile avere collegamenti, quando perseguano analoghi fini. Il Movimento diffonde i propri obiettivi culturali e politici con qualsiasi mezzo di comunicazione.

Art. 7

L’adesione al Movimento è libera. Gli associati hanno il dovere di partecipare alla attività del Movimento, di contribuire alla determinazione della linea politica e di concorrere alla elezione degli organi statutari, se in regola con il versamento della quota associativa. Per essere ammesso al Movimento occorre presentare domanda scritta al Comitato Direttivo, che decide entro trenta giorni. La qualità di Associato si perde per decesso, dimissioni e a seguito di provvedimento disciplinare

Art. 8

Gli organi del Movimento sono:

Art. 9

L’Assemblea degli Associati si celebra dietro convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta il 50% più uno degli iscritti o del Comitato Direttivo. Essa elegge il Comitato Direttivo ed il Collegio dei Probiviri e approva la linea politica del Movimento e il programma amministrativo. Nell’Assemblea degli Associati è ammesso il voto delegato. Le deleghe devono essere depositate all’inizio della seduta. L’assemblea è valida se è rappresentata la maggioranza assoluta degli Associati in regola con il versamento della quota associativa; essa decide a maggioranza assoluta dei voti ammessi.

Art. 10

Il Comitato Direttivo è composto da otto membri. Del Direttivo fanno parte di diritto i fondatori e quattro membri designati dall’Assemblea degli Associati.

Art. 11

Il Presidente viene eletto dal Comitato Direttivo al suo interno a maggioranza assoluta dei componenti in carica; egli ha la responsabilità della guida del Movimento e ne risponde direttamente all’Assemblea degli Associati. Il presidente nomina il tesoriere, che provvede alla gestione finanziaria e contabile del Movimento.

Art. 12

Il Collegio dei Probiviri è costituito da cinque membri designati dall’Assemblea degli Associati al proprio interno; esso giudica i comportamenti politici e morali dei singoli Associati ed adotta i provvedimenti disciplinari. Le misure disciplinari sono il richiamo, la sospensione, non superiore a tre mesi, e l’espulsione. In caso di espulsione l’ex associato può essere riammesso nel Movimento non prima di un anno dalla data dell’espulsione stessa; sulla domanda di riammissione dovrà esprimere un parere l’organismo che ha comminato l’espulsione.

Art. 13

Gli Associati partecipano alla vita del Movimento attraverso il Circolo, che è l’organo di base del Movimento. Il Circolo numero uno, denominato “Storico”, è costituito dai fondatori del Movimento ed ha la sede all’indirizzo dichiarato all’articolo uno. Il Circolo è territoriale o d’ambiente. E’ Circolo territoriale quello costituito in un territorio corrispondente a circoscrizioni amministrative o in un territorio comprendente per intero uno o più seggi elettorali. E’ Circolo d’ambiente quello che riunisce Associati appartenenti ad un ambiente di lavoro ed ad uno stesso centro di attività culturale, sociale o di associazionismo. I Circoli devono essere costituiti da almeno 5 (cinque) Associati. Il Circolo è amministrato dal Segretario, eletto a maggioranza assoluta degli iscritti alla sezione stessa. Il Segretario del Circolo Storico è il Presidente del Movimento. I Circoli, nel rispetto della linea politica e del programma amministrativo approvati dall’assemblea degli Associati, hanno autonomia finanziaria ed organizzativa. Lo scioglimento del Movimento comporta la chiusura dei Circoli. Il Presidente, sentito il Collegio dei Probiviri, affida ad un commissario o chiude il Circolo in contrasto insanabile con la linea politica del Movimento.

Art. 14

Tutte le cariche ricoperte nel Movimento vengono assunte a titolo gratuito; l’esercizio di cariche sociali non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente.

Art. 15

Le entrate del Movimento sono:

La quota associativa, fissata provvisoriamente in euro 10 (dieci), è ripartita, a cura del tesoriere, nella misura del 60% al Comitato Direttivo e del 40 % al circolo, se costituito.


Art. 16

Il presente statuto può essere modificato dall’assemblea degli Associati con le modalità di cui al precedente articolo 9. Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le norme del Codice Civile.

Art. 17

Norma Transitoria

  • Nei primi diciotto mesi di attività, le prerogative del Comitato Direttivo e del Collegio dei Probiviri sono esercitate dai fondatori del Movimento, coordinati dal Presidente provvisorio da loro designato.
  • Il Presidente provvisorio, fino alla celebrazione della prima Assemblea degli Associati, ai sensi dell’art. 36 del C.C., ha anche la rappresentanza legale del Movimento.